Naspi & Detenuti

Il Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro con la Sentenza n° 491/2023 del 16/04/2024, ha accolto il ricorso giudiziario promosso dal legale Roberta Forlenza e dall’INCA di Alessandria per il riconoscimento della Naspi a un ex-detenuto che aveva svolto attività lavorativa durante il periodo di detenzione.

L’INPS ha negato all’assistito la prestazione ai sensi del Dlgs 22/2015 richiesta al fine del periodo di detenzione. L’istituto sottolinea nella sentenza che il lavoro “intramurario” essendo a tempo determinato con la conseguente scarcerazione non può essere assimilata alla cessazione/licenziamento.

Decisiva la considerazione assimilata anche in altre sentenze sparse sul territorio nazionale e passaggi in corte di cassazione , che il lavoro in carcere anche se con una propria peculiarità, assume sempre più aspetti tipici del rapporto di lavoro subordinato, costituita da scambio tra attività lavorativa e remunerazione. Anche per quanto riguarda lo stato di disoccupazione involontario, principio fondamentale su cui si avvale la prestazione di Naspi, in sentenza viene evidenziato che la scarcerazione non dipende dalla volontà del lavoratore e quindi il detenuto non può rifiutarla per mantenere il posto di lavoro.

Infine, la sentenza afferma e ribadisce che la cessazione per fine pena del rapporto intramurario svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della Naspi.

Siamo quindi di fronte a un nuovo e importante riconoscimento che conferma la giustezza delle nostre considerazioni rispetto alla necessità di proseguire su questa strada affinché venga riconosciuto il diritto alla prestazione di disoccupazione per questa tipologia di lavoratori.